| Le domande più frequenti 1.Premessa Quando si deposita in banca sul conto corrente una certa somma di denaro o si ottiene dalla stessa un fido, viene messo a disposizione un libretto di assegni da utilizzare per pagare o per prelevare denaro nei limiti dell'importo disponibile. In sostanza l'assegno sostituisce il denaro contante, se quest'ultimo è nella disponibilità di chi lo firma, cioè è depositato presso la banca chiamata poi a pagarlo. Per questo gli assegni, pur essendo degli strumenti estremamente semplici, devono essere usati seguendo con scrupolosità le regole che li governano. Vi sono vari tipi di assegni, ma il più comune è l'assegno bancario. Torna alla lista delle FAQ 2.Cos'è un assegno? Si definisce assegno bancario, per distinguerlo da quello circolare, l'assegno emesso da un titolare di un conto corrente. L'assegno bancario è un mezzo di pagamento, cioè l'ordine scritto con cui un correntista dà disposizioni alla propria banca di pagare "a vista" un dato importo ad una determinata persona. Torna alla lista delle FAQ 3.Cosa bisogna sapere prima di staccare un assegno? Chi intende usare un assegno bancario deve prima di tutto assicurarsi di avere a disposizione nel conto corrente una somma di danaro pari o superiore a quella che indicherà sull'assegno stesso. Ciò è importantissimo per evitare di emettere assegni a vuoto, cioè privi di copertura finanziaria, atto che può comportare conseguenze amministrative e penali. Attenzione: l'assegno a vuoto non obbliga la banca ad effettuare il pagamento ma obbliga chi lo emette (chiamato traente) e gli eventuali giranti. Dunque il prenditore, in caso di assegno a vuoto, ha diritto di rivalsa nei confronti dei giranti attraverso un'azione di regresso. Torna alla lista delle FAQ 4.Come si legge? Per leggere un assegno bancario dobbiamo prima di tutto conoscere il significato di tre termini fondamentali: traente, beneficiario e trattario. Il traente è la persona che emette l'assegno; Il beneficiario o prenditore è colui che riceve l'assegno per incassarlo; Il trattario è la banca autorizzata a prelevare dal conto corrente del traente la somma da pagare al beneficiario. Il traente può anche emettere un assegno a proprio favore: in questo caso traente e beneficiario sono la stessa persona, ma l'assegno in tal caso può essere incassato solo presso una Banca o Poste Italiane. Torna alla lista delle FAQ 5.Come devo compilarlo? L'assegno deve essere compilato da chi lo emette in modo chiaro in ogni sua parte. Ciò faciliterà tutte le operazioni necessarie al suo uso e soprattutto alla sua trasformazione in denaro contante (pagamento). In particolare è obbligatoria l'apposizione negli appositi spazi di: data e luogo di emissione; importo in cifre e lettere; firma di chi emette l'assegno. Se manca anche una soltanto di queste indicazioni l'assegno non è valido. Si è diffusa, purtroppo, la pessima abitudine di non apporre la data di emissione dell'assegno al fine di guadagnare qualche giorno di valuta. Bisogna però sapere che in questo modo si allungano i termini per un eventuale protesto e che, in caso di smarrimento o furto, non sarà possibile chiederne l'ammortamento. Scrivendo tutto di proprio pugno si perderà forse un minuto in più, ma si avrà sempre l'esatta conoscenza della propria situazione bancaria, oltre a rimanere più tranquilli. Torna alla lista delle FAQ 6.Cos'è un assegno "non trasferibile"? Se sull'assegno appare la scritta "non trasferibile", il beneficiario potrà girarlo soltanto ad una banca, la quale effettuerà il pagamento. Si tratta di un'ulteriore forma di garanzia che mette al riparo soprattutto in caso di smarrimento o furto: l'assegno infatti non può essere girato e quindi incassato da una terza persona. La dicitura "non trasferibile" è obbligatoria, pena pesanti sanzioni pecuniarie, su tutti gli assegni con importo pari o superiore a € 12.500,00 . Torna alla lista delle FAQ 7.A cosa serve la "girata"? Sul retro, l'assegno prevede la girata, cioè il beneficiario è chiamato a controfirmare l'assegno per renderlo esigibile, quando intenda dare l'assegno in pagamento a una terza persona, incassarlo presso lo sportello trattario o versarlo sul proprio conto corrente bancario. Torna alla lista delle FAQ 8.A cosa serve l'assegno "sbarrato"? Per maggiore sicurezza il traente può tracciare due righe parallele sulla faccia anteriore dell'assegno. In questo caso la banca trattaria potrà pagarlo soltanto ad un'altra banca presso la quale è stato versato per l'incasso oppure a un proprio cliente conosciuto al quale il prenditore lo ha affidato. Se tra le due righe parallele è indicata una banca, la banca trattaria dovrà pagarlo solo a quella banca. Torna alla lista delle FAQ 9.A cosa serve la clausola "assegno da accreditare"? Quando in un assegno figura questa clausola, esso non può essere pagato in contante, ma solamente accreditato sul conto del prenditore. Torna alla lista delle FAQ 10.Entro quanto tempo bisogna presentare l'assegno per l'incasso? L'assegno bancario deve essere presentato per l'incasso entro 8 giorni dall'emissione se pagabile nello stesso comune entro cui è stato emesso, o entro 15 se pagabile in un comune diverso. Chiaramente, se il titolo è pagabile in altri paesi, i termini sono maggiori. Queste scadenze sono indispensabili per la validità ai fini della levata del protesto. La presentazione dell'assegno oltre le scadenze suindicate non impediscono il pagamento dell'assegno, ma è vincolato alla presenza sul conto degli opportuni fondi o da una revoca dell'ordine di pagamento da parte del titolare. Torna alla lista delle FAQ 11.Cosa fare in caso di smarrimento o furto di un assegni propri? Quando ci si accorge del furto o dello smarrimento di un assegno o dell'intero blocchetto bisogna avvisare nel modo più celere possibile la banca, fornendo l'intestazione, il numero del conto e, se conosciuta, la numerazione degli assegni che si chiederà siano bloccati. Questo primo blocco sarà di tipo generico, nella attesa di un ordine scritto. Solo con questo la banca potrà, infatti, bloccare anche il pagamento di un assegno compilato regolarmente. Successivamente bisogna sporgere regolare denuncia presso gli Organi di Polizia. Copia della denuncia deve essere consegnata in banca formulando una circostanziata e precisa richiesta di blocco di assegni. In questo modo, il blocco che prima era generico, diventa tassativo e gli assegni elencati, e solo quelli, non saranno pagati per nessun motivo. Attenzione: se prima del blocco l'assegno è presentato in banca per l'incasso, questa non può esimersi dal pagarlo. In questo caso il correntista o il beneficiario dell'assegno possono avviare (e devono farlo con la massima tempestività) la procedura di ammortamento, consistente in un ricorso in Pretura o in Tribunale per ottenere il rimborso dell'assegno rubato o smarrito già incassato da terzi. Torna alla lista delle FAQ 12.Cosa fare in caso di smarrimento o furto di assegni di terzi? Se ci è stato dato un assegno in pagamento di un nostro credito e lo smarriamo o ci viene rubato, dobbiamo prima di tutto rintracciare chi ci ha dato l'assegno e chiedergli di bloccarlo per iscritto presso la sua banca. Se l'assegno è stato girato una o più volte, bisognerà risalire al primo firmatario. Si farà quindi immediata denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza consegnandone copia alla banca trattaria. Affinché la denuncia sia immediatamente efficace, bisogna essere in grado di fornire tutti i dati necessari ad identificare l'assegno, dati che è buona norma trascrivere su un taccuino non appena lo stesso ci viene consegnato o, meglio ancora, conservandone una fotocopia. Torna alla lista delle FAQ 13.Cosa fare per ottenere il rimborso di un assegno smarrito o rubato? Per ottenere il rimborso di un assegno a nostro favore andato smarrito o rubato si potrà agire mediante lettera di manleva o con procedura di ammortamento. Torna alla lista delle FAQ 14.A cosa serve la "lettera di manleva"? È una dichiarazione con la quale si garantisce al debitore che l'assegno è andato veramente distrutto, smarrito ecc. e che, nel caso venisse successivamente recuperato, ci si impegna a restituirlo o a rifonderne l'importo. E' chiaro che tali intese presuppongono un rapporto fiduciario; se il debitore l'accetta ci consegnerà un nuovo assegno, diversamente sarà necessario eseguire una pratica di ammortamento. Torna alla lista delle FAQ 15.A cosa serve la "procedura di ammortamento"? In seguito alla denuncia di distruzione, smarrimento, ecc. presentata agli Organi di Polizia, il giudice, verificata la presenza di tutti i dati essenziali dell'assegno (numero, data, importo, beneficiario), emette un decreto in base al quale, trascorso un periodo di 90 giorni, l'assegno denunciato viene dichiarato "nullo" e il debitore dovrà rimborsare l'importo del titolo. Torna alla lista delle FAQ 16.Pagamento tardivo degli assegni (Centrale d'Allarme Interbancaria) Il pagamento tramite assegno bancario è diventato più sicuro grazie alla Centrale di Allarme Interbancaria, istituita per elevare il grado di sicurezza ed efficienza della circolazione dell’assegno escludendo dal sistema dei pagamenti, per almeno sei mesi, tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza fondi. La legge prevede infatti che venga avviata la procedura sanzionatoria amministrativa e la “revoca di sistema” nei confronti del traente di un assegno bancario che all’atto dell’emissione risulti privo di autorizzazione ovvero che al momento della presentazione al pagamento, presso una stanza di compensazione ovvero in via telematica (check truncation), non risulti coperto da fondi. Mentre nel caso di emissione di assegno senza autorizzazione l’illecito si perfeziona all’atto della sua emissione e non è sanabile, nel caso di emissione di assegno senza fondi le sanzioni amministrative e la “revoca di sistema” possono essere evitate solo dando prova della corresponsione, in favore del legittimo beneficiario, oltre che dell’importo facciale del titolo, degli ulteriori oneri accessori previsti dalle vigenti disposizioni (penale pari al 10% dell’importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto). Nel rimandarLa ai chiarimenti più sotto riportati, desideriamo attirare la Sua attenzione sul fatto che nel caso di assegni bancari risultati non pagati per mancanza di fondi al momento della presentazione al pagamento, sia essa telematica o materiale, il successivo pagamento del solo importo facciale del titolo (in qualunque momento tale pagamento avvenga e quand’anche idoneo ad evitare il protesto) non è sufficiente ad evitare l’iscrizione in CAI e le altre conseguenze sanzionatorie in mancanza del pagamento degli ulteriori oneri previsti dalla legge n.386/1990 e successive modifiche ed integrazioni. A maggiore chiarimento, si riporta la seguente informativa riguardante alcuni aspetti dell’applicazione della “Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari” (legge 15 dicembre 1990, n. 386; D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; Decreto Ministero Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001; regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002 e successive modifiche, nonché i successivi chiarimenti interpretativi forniti da tale Organo in materia). Secondo quanto previsto dalle disposizioni, nel caso di emissione di assegno senza provvista l’illecito si perfeziona al momento della presentazione al pagamento dell’assegno effettuata in tempo utile e cioè entro i termini di legge; la presentazione al pagamento può essere telematica – check truncation – per assegni fino a € 3.000,00 oppure materiale – in stanza di compensazione – per assegni di importo oltre € 3.000,00. Da quando si perfeziona l’illecito, solo dando prova del pagamento tardivo nei termini e con le modalità fissati dalla legge, il traente può evitare l’avvio a suo carico della procedura sanzionatoria amministrativa e la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi conseguente all’iscrizione nell’Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (CAI); il pagamento tardivo, per essere completo in termini di legge, deve comprendere una penale pari al 10% dell’importo, non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (c.d. oneri accessori). Qualora all’atto della presentazione telematica dell’assegno nel conto non risultino fondi sufficienti, la banca provvede a comunicare alla banca negoziatrice il mancato pagamento con appropriata motivazione, chiedendo l’invio materiale dell’assegno. A ricezione dell’assegno, svolti i controlli di regolarità, la banca deve confermare la precedente comunicazione diimpagato e verificare la situazione del conto, così procedendo: se sul conto sono stati costituiti fondi sufficienti per il pagamento tardivo dell’importo facciale dell’assegno più i previsti oneri accessori, la banca, su specifica disposizione del correntista in merito al pagamento di detti oneri, provvede ad addebitare il conto ed a riconoscere l’importo totale alla banca negoziatrice in favore del cedente, estinguendo l’assegno. se sul conto vi sono fondi sufficienti per il solo pagamento dell’importo facciale dell’assegno, oppure in difetto di specifica disposizione del correntista in merito al pagamento degli oneri accessori, la banca provvede ad addebitare il conto ed a riconoscere l’importo facciale alla banca negoziatrice in favore del cedente all’incasso, restituendo nel contempo l’assegno alla negoziatrice stessa con l’annotazione attestante il mancato pagamento degli oneri accessori. La banca procede altresì all’invio al traente del preavviso di revoca previsto dalla legge. Modalità del tutto analoghe a quelle sopra descritte ai punti 1 e 2 vengono seguite nel caso di mancato pagamento di un assegno presentato materialmente presso una stanza di compensazione. |